1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 160, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.500 euro 4.000 per la violazione dell'articolo 161, commi 1, lettere a), b), c), e) e f), e 2;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 500 a euro 2.500 per la violazione dell'articolo 161, comma 1, lettera d).